9 settembre 2010
ultimo aggiornamento: 03/08/2010 9.03.51
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1 -
(denominazione)
E' costituita la "Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA)."
Articolo 2 -
(durata)
L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Firenze, Loggia degli Uffizi
presso l'Accademia dei Georgofìli.
Articolo 3 -
(scopi)
L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo:
- di favorire i rapporti tra le Società Scientifiche partecipanti all'Associazione, su tematiche di interesse comune;
- favorire il coordinamento scientifico e didattico, con scambi di informazioni;
- di promuovere lo svolgimento di attività scientifiche e seminariali interdisciplinari in collaborazione tra i partecipanti e/o con soggetti esterni;
- diffondere i risultati scientifici conseguiti;
- stabilire i rapporti, anche di consulenza; con le Istituzioni internazionali, nazionali e locali che sovrintendono alle attività scientifiche; sperimentali formative nelle aree agraria, forestale, agroindustriale ed ambientale.
L'Associazione consegue tali intenti:
- organizzando convegni, seminari ed incontri;
- istituendo sezioni e commissioni per lo studio di argomenti e temi specifici;
- diffondendo i risultati delle proprie attività;
- curando la collaborazione con Istituti ed Associazioni, anche private, che perseguono fìni assimilabili;
- istituendo premi e borse di studio;
- svolgendo attività di ricerca, sperimentali e seminariali.
Articolo 4 -
(componenti)
Possono far parte dell' AISSA le Società Scientifiche le cui attività scientifiche e formative attengano al settore agrario, forestale, agroindustriale ed ambientale, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ciascuna Società manterrà la propria autonomia.
L'ammissione è decisa dal Consiglio, secondo criteri predeterminati, indicati nel Regolamento.
Potrà essere stabilita una quota associativa uniforme o differenziata, non trasmissibile e non rivalutabile.
Articolo 5 -
(organi)
E' costituita la "Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA)."
Articolo 6 -
(Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è costituita dai Presidenti delle Associazioni Scientifiche che partecipano all’Associazione o da un delegato di ciascun Presidente.
L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; una copia di detto rendiconto dovrà essere inviata unitamente alla convocazione dell'Assemblea ai soci.
L'Assemblea si riunisce, comunque, ogni volta che il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Presidenza, mediante avviso da inviare almeno venti giorni prima della convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.
Possono essere adottate ulteriori forme di pubblicità stabilite dal Consiglio di Presidenza.
L'Assemblea dei Soci è sovrana.
Spetta all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:
- determinare gli indirizzi generali di azione dell'Associazione;
- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, i mèmbri del Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Revisori;
- deliberare sulla entità delle quote annuali di partecipazione delle Società Scientifiche;
- deliberare su tutte le altre questioni sottoposteLe dal Consiglio di Presidenza.
Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria la modifica dell'Atto costitutivo, dello Statuto della Società e lo scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti .
Per la validità dell'Assemblea Straordinaria occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Il bilancio deve restare a disposizione dei Soci nei 20 giorni precedenti l'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario; una copia del verbale è depositata presso la sede dell'Associazione; qualunque socio può ottenere un'ulteriore copia.
Articolo 7 -
(Consiglio di Presidenza)
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri. Fa parte del Consiglio di Presidenza il Past President con voto decisionale. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio, che durano in carica due anni e non possono essere confermati più di una volta consecutivamente, sono liberamente eletti dall’assemblea tra i Soci dell’Associazione.
Il Consiglio di Presidenza nomina, nel proprio seno, il Segretario - Tesoriere.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri ed adottate a maggioranza semplice di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Delle sedute deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente.
Spetta al Consiglio di Presidenza:
- dirigere l'attività dell'Associazione secondo le finalità dell' art. 3 e secondo le direttive generali dell'Assemblea dei Soci;
- amministrare e gestire l'attività dell'Associazione;
- redigere il bilancio
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- decidere sull'ammissione delle Associazioni che ne fanno richiesta, previa verifica della connotazione giuridica e scientifica delle medesime.
Articolo 8 -
(Presidente)
II Presidente cura la convocazione delle adunanze, sottoscrive i verbali delle medesime redatti dal Segretario, cura e disciplina la pubblicazione degli Atti dell'Associazione ed amministra con il Segretario - Tesoriere il patrimonio e le rendite dell'Associazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea ogni atto che non riguardi l'ordinario funzionamento dell'Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.
Articolo 9 -
(Collegio dei revisori)
II Collegio dei Revisori è formato da tre membri anche non Soci. In seno al Collegio viene nominato un Presidente che ha la funzione di coordinare l'attività di controllo.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare l'andamento amministrativo dell'Associazione e verificare la tenuta della contabilità e la rispondenza dei rendiconti consuntivi alle scritture contabili.
Articolo 10 -
(entrate e patrimonio)
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali;
- contributi di persone sia fisiche, sia giuridiche o di Enti Pubblici e Privati;
- eventuali donazioni o lasciti;
- residui di gestione derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.
Del patrimonio dell'Associazione potranno fare parte beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, strettamente funzionali al raggiungimento dei suoi scopi.
I beni dell'Associazione devono essere registrati o iscritti in uno speciale inventario, custodito dal Segretario - Tesoriere.
Articolo 11 -
(adesioni e recesso)
La quota di associazione di ciascun socio deve essere versata al momento dell'ammissione per il primo anno e non oltre il 31 gennaio per gli anni successivi.
Il socio che ha comunicato il proprio recesso dall'associazione entro il 31 (trentuno) ottobre non è tenuto al versamento della quota per l'anno successivo, in caso contrario l'adesione si intende tacitamente rinnovata.
Incorre nella sanzione di decadenza automatica il socio che non ha corrisposto la quota per due anni consecutivi.
Articolo 12-
(Destinazione degli avanzi)
L'Associazione conformemente agli scopi non lucrativi di cui all'art. 3 non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 13-
(devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14 -
(anno finanziario)
L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio termina al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 15-
(disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.